immagine di sfondo Segnalazioni [magazine] - Quotidianità da un Dipartimento di Salute Mentale Dipartimento di Salute Mentale di Trieste: www.triestesalutementale.it
Mappa del sito | Redazione | Contattaci | Credits || Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio, 2009 11:20


Forum Salute Mentale (link al sito)

[ Percorso: Home » Formazione » Archivio 2005 » Articolo ]

* Formazione: Progetto formativo ENAIP

La Cittadinanza, i Diritti, il Capitale sociale: un patrimonio da "amministrare"

L'amministrazione di sostegno secondo la normativa vigente

A cura dell'ENAIP FVG un progetto formativo per l'a.a. 2004/2005 di 40 ore

L'introduzione nel Codice Civile della nuova figura dell'amministratore di sostegno, strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia necessaria per svolgere da sé le funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di intendere e di volere, rivoluziona gli strumenti di tutela dei soggetti deboli.
La nuova figura è entrata in vigore dal 18 marzo 2004 in seguito all'approvazione della Legge 6 del 9 gennaio 2004 che "ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, del-l'esercizio dei propri diritti: disturbati psichici, anziani della quarta età, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati, morenti. In certi casi extracomunitari, detenuti.

L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone, viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito; dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

La nuova normativa, ha modificato alcuni articoli del Codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso, oltre ad altre norme collegate. Significativo il cambiamento della rubrica del Titolo XII del Cod. civ., che prima recitava "Dell'infermità di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione". Adesso la nuova rubrica si intitola "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".
Ciò evidenzia di quanto sia cambiata l'immagine sociale e quindi giuridica delle persone con disabilità, a seguito degli ultimi trent'anni di integrazione scolastica e sociale, che in Italia ha raggiunto aspetti generalizzati e significativi, pur permanendo ancora esigenze di miglioramento e il bisogno di resistere a tendenze involutive.
Di questi cambiamenti dà testualmente atto la finalità della legge, che è quella espressa di ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione, che curano solo gli interessi astratti di con-servazione dei patrimoni.

La nuova normativa prevede che possa giovarsi dell'amministrazione di sostegno qualunque persona che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.
L'ambito di applicazione è preciso, poiché si richiede l'accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione fisica (anche sensoriale) o psichica in senso ampio; quindi, accanto alle malattie menta-li, le diverse forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sin-drome di Down etc. In questa logica, anche una persona anziana può giovarsi dell'amministrazione di sostegno, purché versi in una situazione di infermità grave, come i casi, clinicamente accertati, di de-menza senile.
L'amministratore di sostegno è nominato con decreto dal giudice tutelare e nel decreto di nomina il giudice tutelare indica, tra l'altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile dall'amministratore nel-l'interesse del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve riferire periodicamente al giudice tutela-re anche "delle condizioni di vita personale e sociale" dell'assistito.
L'interessato può indicare il possibile amministratore di sostegno anche se sia già interdetto o inabilita-to.
Proprio allo scopo di ridurre il ricorso all'interdizione, gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona impossibilitata a curare i propri interessi debbono promuovere il ricorso al giudice tutela-re, o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio della procedura dell'amministrazione di soste-gno.
Gli operatori dei servizi sono i principali destinatari di questo intervento formativo, pur non essendo nella possibilità di essere essi stessi amministratori di sostegno in quanto la legge vieta loro di ricoprire tale ufficio al fine di evitare il conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi deve vigilare, ma ciò evi-denzia anche la necessità da parte loro di conoscere molto bene lo strumento legislativo e la necessità di favorirne la conoscenza presso gli assistiti.
E' facile prevedere che tale istituto avrà un numero alto di beneficiari e ciò richiederà uno sforzo orga-nizzativo di prim'ordine: uffici giudiziari potenziati, assistenti sociali preparate/i, formazione capillare a favore di tutti le operatrici/operatori, coordinamento fra i servizi, utilizzo massiccio di tecnologie e in-formatica.

Il progetto formativo trova motivazione nella necessità, evidenziata da richieste provenienti dai servizi in rete con l'EnAIP - in particolare, dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASS n° 1 "Triestina" - di diffondere l'applicazione dell'istituto giuridico in oggetto e fornire strumenti operativi concreti.

EnAIP Friuli Venezia Giulia
Centro Servizi Formativi di Trieste

Via dell'Istria, 57 - 34137 Trieste
Tel. 0403788.888 Fax 0407606184
e-mail: csfts@enaip.fvg.it
www.enaip.fvg.it

Giuditta Bambara: Coordinatrice/Responsabile di Progetto
e-mail: g.bambara@enaip.fvg.it - tel. 040 43788 821

Gianpaolo Quaia: Coordinatore/Progettista EnAIP
e-mail: gp.quaia@enaip.fvg.it - tel. 040 3788 821

Carola Duranti: Tutor
e-mail: c.duranti@enaip.fvg.it - tel. 040 3788 829

[articolo inserito il 01-03-2005]

* Archivio: [2005]

* Vai a: [Ultimi articoli] || Altri archivi: [2006] | [2007]

Segnalazioni [magazine] a cura del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste
via Weiss 5 - 34127 Trieste - tel. 040 3997350 - e-mail: dsm@ass1.sanita.fvg.it