La Cittadinanza, i Diritti, il Capitale sociale: un patrimonio
da "amministrare"
L'amministrazione di sostegno secondo la normativa vigente
A cura dell'ENAIP FVG un progetto formativo per l'a.a. 2004/2005
di 40 ore
L'introduzione nel Codice Civile della nuova figura dell'amministratore
di sostegno, strumento per la protezione delle persone prive in
tutto o in parte dell'autonomia necessaria per svolgere da sé
le funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci
di intendere e di volere, rivoluziona gli strumenti di tutela
dei soggetti deboli.
La nuova figura è entrata in vigore dal 18 marzo 2004 in
seguito all'approvazione della Legge 6 del 9 gennaio 2004 che
"ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo
o permanente".
L'amministratore di sostegno è una figura istituita
per quelle persone che, per effetto di un'infermità
o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità,
anche parziale o temporanea, del-l'esercizio dei propri diritti:
disturbati psichici, anziani della quarta età, handicappati
sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da
ictus, malati, morenti. In certi casi extracomunitari, detenuti.
L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone,
viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile,
nello stesso ambito familiare dell'assistito; dura dieci
anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di
un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente,
nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca
dello stesso interessato.
La nuova normativa, ha modificato alcuni articoli del Codice
civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso, oltre ad
altre norme collegate. Significativo il cambiamento della rubrica
del Titolo XII del Cod. civ., che prima recitava "Dell'infermità
di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione". Adesso
la nuova rubrica si intitola "Delle misure di protezione
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".
Ciò evidenzia di quanto sia cambiata l'immagine sociale
e quindi giuridica delle persone con disabilità, a seguito
degli ultimi trent'anni di integrazione scolastica e sociale,
che in Italia ha raggiunto aspetti generalizzati e significativi,
pur permanendo ancora esigenze di miglioramento e il bisogno di
resistere a tendenze involutive.
Di questi cambiamenti dà testualmente atto la finalità
della legge, che è quella espressa di ridurre al minimo
i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione, che curano
solo gli interessi astratti di con-servazione dei patrimoni.
La nuova normativa prevede che possa giovarsi dell'amministrazione
di sostegno qualunque persona che, a causa di una infermità
o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri
interessi.
L'ambito di applicazione è preciso, poiché si richiede
l'accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione
fisica (anche sensoriale) o psichica in senso ampio; quindi, accanto
alle malattie menta-li, le diverse forme di disabilità
intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo,
sin-drome di Down etc. In questa logica, anche una persona anziana
può giovarsi dell'amministrazione di sostegno, purché
versi in una situazione di infermità grave, come i casi,
clinicamente accertati, di de-menza senile.
L'amministratore di sostegno è nominato con decreto dal
giudice tutelare e nel decreto di nomina il giudice tutelare indica,
tra l'altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile dall'amministratore
nel-l'interesse del beneficiario. L'amministratore di sostegno
deve riferire periodicamente al giudice tutela-re anche "delle
condizioni di vita personale e sociale" dell'assistito.
L'interessato può indicare il possibile amministratore
di sostegno anche se sia già interdetto o inabilita-to.
Proprio allo scopo di ridurre il ricorso all'interdizione, gli
operatori dei servizi che si prendono cura di una persona impossibilitata
a curare i propri interessi debbono promuovere il ricorso al giudice
tutela-re, o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio
della procedura dell'amministrazione di soste-gno.
Gli operatori dei servizi sono i principali destinatari di questo
intervento formativo, pur non essendo nella possibilità
di essere essi stessi amministratori di sostegno in quanto la
legge vieta loro di ricoprire tale ufficio al fine di evitare
il conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi deve vigilare,
ma ciò evi-denzia anche la necessità da parte loro
di conoscere molto bene lo strumento legislativo e la necessità
di favorirne la conoscenza presso gli assistiti.
E' facile prevedere che tale istituto avrà un numero alto
di beneficiari e ciò richiederà uno sforzo orga-nizzativo
di prim'ordine: uffici giudiziari potenziati, assistenti sociali
preparate/i, formazione capillare a favore di tutti le operatrici/operatori,
coordinamento fra i servizi, utilizzo massiccio di tecnologie
e in-formatica.
Il progetto formativo trova motivazione nella necessità,
evidenziata da richieste provenienti dai servizi in rete con l'EnAIP
- in particolare, dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASS
n° 1 "Triestina" - di diffondere l'applicazione
dell'istituto giuridico in oggetto e fornire strumenti operativi
concreti.
EnAIP Friuli Venezia Giulia
Centro Servizi Formativi di Trieste
Via dell'Istria, 57 - 34137 Trieste
Tel. 0403788.888 Fax 0407606184
e-mail: csfts@enaip.fvg.it
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Giuditta Bambara: Coordinatrice/Responsabile di Progetto
e-mail: g.bambara@enaip.fvg.it
- tel. 040 43788 821
Gianpaolo Quaia: Coordinatore/Progettista EnAIP
e-mail: gp.quaia@enaip.fvg.it
- tel. 040 3788 821
Carola Duranti: Tutor
e-mail: c.duranti@enaip.fvg.it
- tel. 040 3788 829
[articolo inserito il 01-03-2005]
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