Notizie dal DSM
LEGGE 180 COME RECEPITA DALLA LEGGE 833 DEL 1978
ESTRATTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (articoli 33, 34,
35 e 64)
TESTO
L.180, 13 MAGGIO 1978 [file PDF 27 kb, apre nuova finestra]
Art. 33
(NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI
ED OBBLIGATORI)
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo
l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo
di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità
di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti
la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte
ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi
vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per
ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,
sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria
ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha
diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca
o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto
o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34
(ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI
PER MALATTIA MENTALE)
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria
locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della
salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale
che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative
alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi
alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve
essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo
comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità
sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto
previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici
di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali
per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica.
I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di
posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35
(PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI
OBBLIGATORI IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA
MENTALE E TUTELA GIURISDIZIONALE)
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34,
quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve
essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale,
al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni
e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato
a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà
comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco
dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo
è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di
residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di
questo ultimo comune, nonchè al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento
di cui al primo comma del presente articolo è adottato
nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento,
il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità
sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile,
una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero,
il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le
modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile
del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente
è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione
del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario;
comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità
a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia
al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta
i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e
per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti
di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere,
è notificato alle parti nonchè al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche
prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni
e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta
di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
(NORME TRANSITORIE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA)
La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina
il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuro-psichiatrici
e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi
disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento.
La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà
cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici
possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro
che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e
che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza
ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre
il 31 dicembre 1980.
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni
di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente
attività psichiatrica.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni
o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme
di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità
sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici
che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono,
per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali,
al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonchè
la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni
provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica
e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino
più regioni, queste provvedono d'intesa.
La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale
dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la
regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di
costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle
unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del
personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche
private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove
necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile
al funzionamento di tali presidi.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo
comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità
dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione
dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni
in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e
degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite,
rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Sino all'adozione
dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi
agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle
IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali.
Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo
le procedure applicate da ciascun ente prima della entrata in
vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
numero 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24
del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n.
615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo
6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e
alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione
del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle
nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per
la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.
Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma,
della legge 13 maggio 1978, n. 180.
Tratto da: Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"
n. 360 del 28 dicembre 1978
[articolo inserito il 03-02-2009]
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