AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°1 TRIESTINA 

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 2885 D.D. 28.12.1995.

Art. 1 - DEFINIZIONE E FINALITÀ
1 - Il Dipartimento per la Salute Mentale è, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 30.08.1994 n. 12, la struttura operativa dell’Azienda per i Servizi Sanitari finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - nel campo della psichiatria ed alla organizzazione e promozione degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale dei cittadini.
2 - È compito precipuo del Dipartimento operare per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione, esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale e partecipare a promuovere attivamente i pieni e completi diritti di cittadinanza.
3 - Il Dipartimento garantisce che i servizi per la salute mentale operanti nell’A.S.S. costituiscano un complesso organizzativo unico e coerente, avendo attenzione di evitare qualsiasi frammentarietà e carenza di azioni, assicurando lo stretto coordinamento tra i servizi stessi, lo stretto raccordo con gli altri servizi dell’A.S.S. con particolare riguardo ai servizi distrettuali ed il raccordo con la comunità e le sue Istituzioni.

Art. 2 - ARTICOLAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
1 - Il Dipartimento per la Salute Mentale (D.S.M.) è costituito dalle seguenti Unità Operative (U.O.)
- Servizi di Salute Mentale denominati Centri di Salute Mentale (C.S.M.) (nella misura di almeno 1 per ogni Distretto);
- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)
- Clinica Psichiatrica Universitaria, fatto salvo quanto previsto nel protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, come sostituito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 07.12.1993 n. 517;
- Servizio Residenziale e semiresidenziale di Abilitazione, Riabilitazione e Reintegrazione sociale;
transitoriamente dal Servizio di Psicologia e Psicoterapia dell’Età Evolutiva;
- Servizio socio psicopedagogico e riabilitativo sloveno.
2 - In sede di eventuale costituzione dell’Azienda ospedaliera i rapporti tra il Dipartimento e la struttura ospedaliera presso cui operi il S.P.D.C. funzionalmente dipendente dal D.S.M., sarà oggetto di specifico apposito protocollo disciplinante il rapporto tra l’Azienda per i Servizi Sanitari e l’Azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. 27.02.1995 n. 13.
3 - Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 ed alla Legge Regionale n. 7/1993 costituiscono risorsa operativa del Dipartimento ovvero delle Unità Operative in cui lo stesso si articola.

Art. 3 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
1 - Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) ha il compito di:
a) curare i rapporti con la Direzione generale, garantire il necessario coordinamento tra le Unità Operative afferenti il Dipartimento nonché il raccordo di queste sia con le altre strutture e Unità Operative funzionalmente connesse sia con Enti o altri soggetti pubblici o privati interessati;
b) assicurare che l’attività delle Unità Operative si svolga nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel piano annuale dell’Azienda per i servizi sanitari;
c) gestire le risorse assegnate dal Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari;
d) curare gli adempimenti amministrativo-contabili ivi compresa la tenuta dei registri del personale e dell’utenza;
e) controllare le modalità di gestione, da parte delle Unità Operative, delle risorse loro assegnate nell’ambito del budget attribuito al Dipartimento;
f) organizzare e gestire un sistema informativo basato sui flussi di dati provenienti dalle singole Unità Operative, in collegamento con il sistema informativo aziendale e regionale per la salute mentale, sia settoriale, ove attivato, che generale;
g) svolgere attività di programmazione e verifiche di qualità;
h) svolgere attività di ricerca anche in collegamento e con il supporto del Centro studi regionale e garantire l’aggiornamento e la formazione del personale;
i) svolgere attività di informazione, comunicazione ed educazione sanitaria con particolare riferimento alle tematiche proprie della salute mentale;
l) controllare la corrispondenza tra l’attività prestata e quella convenzionata relativamente ad appalti e convenzioni riguardanti il D.S.M.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL D.S.M.
1 - Al Dipartimento per la Salute Mentale è preposto un responsabile individuato secondo le modalità di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 12/1994.
2 - Il responsabile del D.S.M. esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività delle Unità Operative nonché funzioni di gestione e programmazione in relazione ai compiti spettanti, ai sensi del precedente articolo 2, al D.S.M.
3 - Il responsabile del D.S.M. risponde dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari nell’ambito del piano annuale. A tali fini il responsabile predispone una relazione annuale sull’attività complessiva del Dipartimento.
4 - Per lo svolgimento delle funzioni di ricerca, formazione del personale e sviluppo del sistema informativo psichiatrico nonché per il mantenimento delle relazioni correnti con l’Amministrazione o per specifici compiti preventivamente individuati, il responsabile può nominare propri referenti.
5 - Il responsabile elabora progetti finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle Unità Operative ed assicura la funzionalità delle prestazioni. Esprime altresì il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti più rilevanti dell’Amministrazione che riguardino l’attività del D.S.M.
6 - Ferme restando le prerogative esercitate dal responsabile del D.S.M. in relazione alle funzioni direzionali che gli competono, egli, in un’ottica di chiarezza e trasparenza, assicura il corretto esercizio del diritto all’informazione secondo la normativa vigente in materia e promuove altresì idonee forme di partecipazione propositiva, ai fini del miglioramento della funzionalità della struttura, da parte sia del personale ivi operante che degli  utenti, dei familiari e degli appartenenti al volontariato privato e sociale.
7 - Il D.S.M. dispone delle risorse necessarie all’attivazione delle sottoindicate funzioni di staff che saranno dotate del personale, dell’abilità e dei supporti informatici adeguati:

- Funzione di Controllo del Budget
- Funzione del Sistema Informativo
- Funzione dei registri del Personale e dell’Utenza
- Funzione dei Rapporti con l’Amministrazione
- Funzione di Valutazione e Revisione della Qualità della cura (VRQ) e di programma
- Funzione Economale
- Funzione Ricerche
- Funzione Aggiornamento e Formazione del Personale
- Funzione di Informazione, Comunicazione ed Educazione Sanitaria

8 - Il Direttore del D.S.M. organizza su differenti ambiti territoriali l’attività dei Servizi in armonia con gli ambiti territoriali dei distretti e ne identifica nel rispetto delle norme vigenti e dei profili professionali appropriati i responsabili. Ha la responsabilità di mantenere più stretti rapporti con i responsabili di Distretto al fine di realizzare le azioni intersettoriali programmate a livello distrettuale e con il Responsabile della Divisione Cura e Riabilitazione Territoriale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi previsti della delibera 2290/95.

Art. 5 - RAPPORTI TRA LA DIVISIONE CURA RIABILITAZIONE TERRITORIALE E IL D.S.M.
I rapporti tra D.S.M. e Divisione Cura e Riabilitazione Territoriale sono quelli stabiliti dalla delibera 1462/95 e 2290/95 del Direttore Generale dell’A.S.S.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
1 - Alle necessità del D.S.M., l’Azienda per i Servizi Sanitari fa fronte con apposito budget annualmente stabilito non appena siano noti gli orientamenti nazionali e regionali in ordine ai volumi globali della spesa sanitaria pubblica.
2 - Compatibilmente con la legislazione vigente, tenuto conto dei programmi predisposti in materia dall’A.S.S. il Responsabile del D.S.M. ha piena titolarità nell’ambito di obiettivi concordati con l’A.S.S. in ordine alle conversioni di destinazioni di spesa all’interno del budget prefissato che si rendano possibili a seguito di risparmi conseguiti.
3 - I Responsabili delle Unità Operative gestiscono autonomamente, nell’ambito degli indirizzi e direttive fissate dal Responsabile del D.S.M. il budget loro assegnato.
4 - Nel primo anno a partire dall’approvazione del presente regolamento il budget assegnato al D.S.M. è stabilito in una percentuale del budget complessivo dell’A.S.S. pari a quella dell’anno precedente.

Art. 7 -COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO
1 - Il Comitato Tecnico di Coordinamento è l’organo consultivo e propositivo del D.S.M. Esso è costituito dai Responsabili delle singole Unità Operative di cui al 1° comma dell’art. 2.
2 - Costituisce al proprio interno, di volta in volta, gruppi di iniziativa delegati ad identificare appropriate soluzioni a specifiche questioni di interesse comune.
3 - Elabora proposte concernenti l’attività dei Servizi ed i protocolli operativi.
Esprime parere obbligatorio in ordine all’organizzazione del lavoro dei Servizi, alla distribuzione delle risorse e del personale, alle proposte da avanzare all’Amministrazione, alla ripartizione del budget nell’ambito dei limiti posti dalle leggi e regolamenti vigenti.
Elabora modalità di partecipazione delle associazioni di familiari e di utenti maggiormente rappresentative.
Propone azioni intese a migliorare il collegamento con Servizi ed Istituzioni esterne al D.S.M., tuttavia rilevanti per la promozione della salute mentale.
4 - I suoi verbali vengono trasmessi al Responsabile della D.C.R.T.

Art. 8 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE
1 - Nello spirito della Carta dei Servizi del DPR 07.04.1994 è presente in ogni Unità Operativa di cui all’art. 2 comma 1, un Comitato di Partecipazione, presieduto dal Responsabile, formato da tre dipendenti, possibilmente di diversa professionalità, tre utenti del Servizio, due familiari di utenti e due rappresentanti delle realtà del volontariato attive nel territorio.
2 - Il Comitato deve essere attivato dal Responsabile dell’Unità Operativa, sentito il Direttore del D.S.M., entro 90 gg. dall’approvazione del presente regolamento.
3 - Il Responsabile dell’Unità Operativa deve semestralmente relazionare al Direttore del D.S.M. in ordine agli effettivi livelli di partecipazione raggiunti.

Art. 9 - CENTRO DI SALUTE MENTALE
1 - Il Servizio Territoriale di Salute Mentale (denominato Centro di Salute Mentale - C.S.M.) opera secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali e si integra con gli altri servizi sociosanitari dell’A.S.S. Nell’ambito delle direttive del Piano Sanitario Regionale, degli obiettivi e degli standard di funzionamento del D.S.M. è dotato di autonomia operativa rispetto alla propria area territoriale.
Il C.S.M. esercita tutte le attività preventive, curative e riabilitative in ordine ad un’area determinata di popolazione di norma compresa tra i 40.000 e gli 80.000 abitanti appartenenti ad un unico distretto anche avvalendosi delle U.O. a finalità specifica del D.S.M. oltre che delle altre U.O. della D.C.R.T. Si raccorda con i servizi sociali di base e i servizi del Ministero di Grazia e Giustizia. Prevede interventi di consulenza nelle istituzioni giudiziarie (Osp. Psichiatrico Giudiziario e Istituti di Pena).
2 - I compiti dei Responsabili del C.S.M. sono quelli previsti  per i dirigenti di 2° livello della legislazione vigente, nell’ambito dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’attività. Spetta al Responsabile del servizio la responsabilità delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. È responsabile del budget assegnato. Tali responsabilità devono essere esercitate nel rispetto dei protocolli operativi stabiliti dal Comitato di Coordinamento del D.S.M.
3 - A ciascun C.S.M. è addetta un’équipe, composta da medici, psicologi, sociologi, assistenti sociali e sanitarie, infermieri psichiatrici.
Altre professionalità con competenze pedagogiche e riabilitative, quali educatori, terapisti della riabilitazione psicosociale ed animatori possono integrare l’équipe (avvalendosi di rapporti libero-professionali consentiti dalla vigente normativa con particolare riguardo alle necessità epidemiologico - statistiche, per il sistema informativo, per la ricerca e la formazione).
4 - Nell’area territoriale di ogni distretto deve esservi la disponibilità di almeno una sede di competenza del C.S.M. atta all’ospitalità sanitaria diurna e notturna. Le sedi devono disporre tra l’altro di spazi polivalenti, flessibili, a carattere comunitario, onde favorire le relazioni interpersonali.
5 - Il C.S.M. dispone di accessibilità diretta alle strutture elencate nell’art. 2, nonché ad ogni altra risorsa terapeutico riabilitativa in quanto detiene la continuità dei progetti sui singoli casi nell’unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione.
6 - Nelle sedi del C.S.M. viene attuato un servizio temporaneo di ospitalità diurna (day - hospital e/o centro diurno), notturna e diurno-notturna.
L’accoglimento viene disposto dal Responsabile del C.S.M. di competenza il quale provvederà per la tenuta del Registro dell’utenza del D.S.M.
7 - Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) viene attuato nella sede del C.S.M. o a domicilio del paziente o, qualora sia necessaria la degenza ospedaliera, presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
- Il Trattamento Sanitario Volontario (T.S.V.), inteso come ospitalità diurno - notturna, si attua nella sede del C.S.M.
- L’ospitalità diurna viene attuata nella Sede del Centro di Salute Mentale o strutture riabilitative, semiresidenziali e residenziali, del Dipartimento. Essa può comprendere l’erogazione dei pasti ed altre modalità di assistenza. L’ospitalità diurna viene proposta per i casi in cui sia possibile un’alternativa all’ospitalità diurno-notturna ed alla degenza ospedaliera o per programmi intensivi a carattere riabilitativo.
Le visite ambulatoriali vengono erogate nella sede del C.S.M. o nelle sedi distrettuali dell’A.S.S.
Le visite domiciliari, di norma programmate, vengono svolte dal personale del C.S.M.
8 - Il C.S.M. promuove la ricerca e l’attivazione di aiuti economici, azioni a sostegno della vita quotidiana a domicilio ed in alloggi comunitari, azioni per la gestione di attività di tempo libero, soggiorni, attività di socializzazione e di animazione.
9 - Il dirigente del C.S.M. promuove azioni di supporto nella gestione e amministrazione ordinaria del patrimonio concordata con l’utente o, se ricorrono le fattispecie, con gli organi di tutela.
Di tali azioni il Dirigente del C.S.M. è direttamente responsabile.
10 - L’attività del C.S.M. si articola nell’arco delle 24 ore, sette giorni su sette.
L’attività nelle ore notturne è di regola riservata alle persone ospitate nelle diverse sedi.
11 - Il Servizio dovrà tendere ad assicurare, per ogni turno di lavoro, la presenza di operatori/operatrici in modo che sia garantita la scelta operativa più opportuna in relazione alle esigenze degli utenti.
12 - Ogni Centro di Salute Mentale ha di norma diretto controllo e piena accessibilità a risorse strumentali adeguate alla domanda. In particolare:
- possibilità di erogazione di pasti all’utenza presso la propria sede o in locali pubblici convenzionati
- dotazione adeguata di automezzi di servizio in relazione alle caratteristiche del territorio servito ed alle altre strutture del dipartimento ad esso funzionalmente collegate
- gestione della quota del budget di spettanza, sulla base delle indicazioni della Direzione del D.S.M.
- dotazione di farmaci, strumentazione informativa e audiovisiva
- dotazione di arredamento funzionale
13 - Il C.S.M. si raccorda con il Distretto per coordinare le attività di rispettiva competenza.
Il Responsabile del C.S.M. attraverso il Responsabile del Distretto opera per realizzare i progetti specifici che implicano il contributo degli altri Servizi del Territorio.
14 - Il Centro di Salute Mentale opera secondo i seguenti criteri e indirizzi:
- Presenza attiva e mobilità nel territorio verso la domanda allo scopo di evitare liste d’attesa sulle urgenze e filtri burocratici, e di promuovere le modalità di presa in carico nei luoghi di vita della persona, a norma della L.R. n. 72/1980 art. 9.
- Continuità terapeutica.
- Centralità della risposta alla crisi nel servizio territoriale, ampia integrazione di risposte sanitarie e sociali.
- Lavoro d’équipe, nell’ottica di ottimizzare le risorse umane e professionali del servizio, valorizzando il contributo di ciascun operatore attraverso l’assunzione di compiti o responsabilità specifiche, nel corretto rapporto tra interdipendenza e autonomia operativa. Esso si articola attraverso l’ampia circolazione dell’informazione, fermo restando l’obbligo del segreto professionale, la formulazione di progetti terapeutici attraverso approcci multidisciplinari, il coordinamento degli interventi in collaborazione tra diverse figure professionali, la formazione e la riqualificazione costante in équipe.
- Promuove altresì interventi riabilitativi, di formazione e di inserimento lavorativo. Nell’ambito di queste funzioni attiva la consociazione di utenti in forme di coabitazione autonome o strutture residenziali come da art. 11 bis.
15 - Il Centro di Salute Mentale opera in modo integrato con gli altri servizi sociosanitari in riferimento all’accoglimento ed alla valutazione della domanda che vi afferisce e all’orientamento dell’utenza complessiva (utenti primari, familiari, cittadini) verso le opportune risposte.
16 - Singole sedi afferenti al C.S.M. possono essere attivate con finalità specifiche e particolari nell’ambito di quanto previsto dagli articoli precedenti e nel rispetto dei medesimi, in subordine rispetto al C.S.M. di zona distrettuale.

Art. 10 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO DI DIAGNOSI E CURA
1 - Il D.S.M. coordina e garantisce l’assistenza psichiatrica nell’ambito ospedaliero e nel territorio. A tal fine appositi protocolli regolano i rapporti tra strutture ospedaliere e il D.S.M. in ordine agli aspetti logistico-organizzativi, all’utilizzazione del personale ausiliario messo eventualmente a disposizione dalla struttura ospedaliera nonché i rapporti operativi tra il personale del S.P.D.C. e le altre unità operative della struttura ospedaliera medesima fermo restando che l’S.P.D.C. e il relativo personale afferiscono a tutti gli effetti al D.S.M. e all’Azienda dei Servizi Sanitari.
2 - Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è attivo presso la struttura ospedaliera con funzioni di:
a) osservazione e primo intervento, nonché, nei casi in cui non sia possibile mettere in atto idonee misure sanitarie extraospedaliere, trattamenti sanitari in condizioni di degenza ospedaliera, volontari e/o obbligatori di concerto con il competente Servizio Territoriale o su richiesta espressa dello stesso;
b) consulenza psichiatrica per domande afferenti ai Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali Generali o per richieste provenienti dai Reparti ospedalieri cui non possono assolvere i Centri di Salute Mentale.
3 - Il personale medico ed infermieristico del Servizio utilizza, quando possibile, lo strumento della mobilità intra ed extra moenia per garantire la continuità terapeutica degli interventi. Detto personale appartiene a tutti gli effetti al D.S.M., risponde del suo operato al Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura ed al Responsabile del D.S.M. La presenza e la mobilità del personale vengono stabilite dalla Direzione del D.S.M.
4 - Il Centro di Salute Mentale in quanto titolare della regia del progetto sul singolo caso collabora alla gestione del ricovero degli utenti di competenza territoriale e stabilisce il più rapidamente possibile il trasferimento nella sede dei C.S.M. dotati di ospitalità sulle 24 ore, se del caso, e comunque la ripresa della gestione del caso stesso.
Il ricovero ospedaliero si pone in continuità agli interventi territoriali, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 72/80

Art. 11 - SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI ABILITAZIONE, RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE SOCIALE
1 - Il Servizio coordina le strutture specificatamente deputate ad attività riabilitative a favore dell’utenza, in rapporto organico con i C.S.M. egli altri Servizi del D.S.M. e con l’Ufficio per le Strutture Residenziali della Divisione Cura e Riabilitazione Territoriali. Il responsabile del Servizio è nominato dalla Direzione del D.S.M.
2 - Il Servizio gestisce in particolare:

1) strutture residenziali
2) centri diurni
3) rapporti con le cooperative sociali

Art. 11 bis - STRUTTURE RESIDENZIALI
1 - Sono unità funzionali del D.S.M. nelle quali le finalità riabilitative vengono perseguite attraverso un’attenzione individualizzata basata sulla continuità terapeutica-riabilitativa, nell’ambito di una specifica dimensione abitativa parzialmente o totalmente protetta e gestita con l’aiuto di operatori.
2 - Le S.R. si distinguono in:

a) Residenze di Integrazione Sociale che ospitano utenti del D.S.M., con ridotte capacità di vita autonoma, che necessitano in particolare di un supporto per le attività della vita quotidiana e che traggono significativo vantaggio e sostegno dalla vita comunitaria, in particolare per disabilità originarie e/o acquisite.
b) Residenze Terapeutico Riabilitative che ospitano utenti con:
presenza di problemi rilevanti di salute mentale, assenza o nocività della rete familiare o sociale di supporto, elevata disabilità per i quali il C.S.M. valuti che l’inserimento residenziale sia indispensabile in ordine alle specifiche problematiche soggettive, familiari e sociali in atto.

3 - In tutte le Strutture Residenziali gli obiettivi del lavoro sono riferiti in particolare al potenziamento della cura di sé e del proprio ambiente, all’indipendenza nella vita quotidiana, ai contatti sociali, alla ricostruzione di una corretta relazionalità familiare, all’apprendimento delle capacità di convivenza sociale e ciò sia attraverso risposte direttamente terapeutiche (farmacologiche, psicoterapeutiche, relazionali) sia attraverso attività pedagogiche e di sostegno sociale.
Tutto ciò al fine di predisporre soluzioni atte ad evitare la permanenza prolungata e impropria nel C.S.M. o nel S.P.D.C. e la conseguente induzione di istituzionalizzazione e di ulteriore perdita di abilità sociale.
4 - L’ingresso di persone nella S.R. di cui l’A.S.S. è titolare viene disposto dal Responsabile del Servizio di Abilitazione, su proposta del Responsabile del C.S.M.
Viene concordato un programma riabilitativo che avrà verifiche periodiche tra gli operatori del Servizio e quelli del C.S.M.
L’ingresso nella S.R. non fa perdere alla persona la sua appartenenza territoriale, quindi il diritto alla cura, ove fosse necessario, presso il C.S.M. di appartenenza e la presa in carico dello stesso in caso di dimissioni dalla S.R.
5 - Le Strutture Residenziali sono inserite nella rete delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale, in rapporto con le altre agenzie sanitarie e sociali del territorio. Mantengono scambi col contesto sociale in cui sono inserite.
Sono dimensionate su scala ed economia domestica sia in riferimento all’organizzazione della struttura (spazi e arredi) sia in riferimento alla funzionalità ed accessibilità per gli ospiti.
È facoltà dell’ospite sentito il Responsabile del Servizio personalizzare lo spazio da lui abitato con arredi ed oggetti di sua proprietà.
Sono valorizzati gli spazi e le dimensioni individuali e private ma anche gli spazi e i momenti collettivi.
Alla protezione che la struttura offre deve corrispondere emancipazione e autodeterminazione della persona.
Alle S.R. vengono garantiti i servizi essenziali di pulizia, cucina, guardaroba, ai quali deve corrispondere anche la partecipazione degli ospiti ove ritenuta utile e possibile.
6 - Nelle S.R. operano assistenti sociali e sanitari con funzioni prevalenti di coordinamento, infermieri psichiatrici, operatori convenzionati, accompagnatori e volontari.
Le attività degli operatori, nell’arco delle 24 ore, sono differenziate per qualità e quantità in relazione ai diversi bisogni di riabilitazione degli ospiti.
Gli operatori in servizio presso le S.R. devono possedere un’adeguata formazione ai compiti specifici.
7 - Nelle S.R. le persone vengono ospitate a scopi prevalentemente sanitari, terapeutico-riabilitativi.
8 - L’A.S.S. provvede alle S.R. avendone la piena titolarità, o convenzionandosi in tutto o in parte, con enti, associazioni o organismi ai sensi del D.R.R. 7 Aprile 1994 o di specifiche leggi regionali.
9 - Quanto alle esigenze dell’ospite cui il D.S.M. non possa provvedere o per limiti finanziari generali o per non competenza, le spese relative restano a carico dell’ospite.
10 - Il Responsabile del Servizio promuove le azioni di supporto nella gestione e amministrazione ordinaria del patrimonio concordata con l’utente o, se ricorrono le fattispecie, con gli organi di tutela come da comma 7 e 8 dell’art. 9
11 - Il Responsabile dell’Ufficio direzione e coordinamento delle strutture residenziali della D.C.R.T. (Divisione Cura e Riabilitazione Territoriale) coordina l’attività svolta presso le strutture residenziali del D.S.M. con l’attività generale di programmazione e verifica della funzionalità delle strutture residenziali dell’Azienda per i Servizi Sanitari di Trieste in stretto raccordo con i responsabili di Distretto.

Art. 11 ter - CENTRI DIURNI
1 - Il D.S.M. promuove e gestisce i centri diurni fruibili dall’utenza di uno o più Servizi Territoriali, finalizzati a sviluppare in spazi appropriati attività educativa, formativa, di apprendimento sociale, scolastica, di animazione, di utilizzo di tecniche specifiche di espressione corporea e di sviluppo delle capacità cognitive. Può essere prevista la presenza di utenti di altri servizi socio sanitari e assistenziali secondo procedure che il responsabile attiverà di concerto con i responsabili di Distretto.
2 - Il Responsabile del Servizio Residenziale e semiresidenziale di Abilitazione, Riabilitazione e Integrazione Sociale identifica in ognuno dei Centri Diurni un referente il quale dovrà curare un diario quotidiano da cui risultino le attività svolte, le prestazioni fornite, gli operatori implicati, i nominativi degli utenti che partecipano giornalmente alle iniziative in atto e ogni altra notizia utile alla verifica dell’attività ed all’elaborazione e controllo di appropriati programmi. Analogamente sarà tenuta l’evidenza dei beni in carico.
3 - Il Responsabile del Servizio Residenziale e semiresidenziale di Abilitazione, Riabilitazione e Integrazione Sociale elabora una relazione da cui risultano le iniziative svolte, la loro durata, gli operatori addetti nonché i luoghi presso i quali dette iniziative si sono realizzate. Tale relazione viene trasmessa al Responsabile del D.S.M.
4 - Il D.S.M., in relazione al disposto comma 1, provvede all’organizzazione della relativa attività di concerto con Enti e istituzioni o esperti con specifiche professionalità didattiche.
I Centri Diurni vengono attrezzati con strumentazioni informatiche e audiovisive, utensili e mezzi di produzione per le attività espressive.
5 - Alle attività dei Centri Diurni, senza oneri di spesa a carico dell’A.S.S. deve essere promossa la partecipazione di cittadini non utenti dei servizi al fine di favorire forme di integrazione sociale e la qualificazione delle iniziative medesime.
6 - I C.S.M. di appartenenza degli utenti sono tenuti al monitoraggio delle attività svolte per valutare l’efficacia degli interventi all’interno del programma abilitativo predisposto per il singolo utente.

Art 11 quater - COOPERATIVE SOCIALI
1 - Le Cooperative Sociali di cui alla Legge 08.11.1991 n. 381 ed alla Legge Regionale 07.02.1992 n. 7, operanti per la formazione e l’inserimento lavorativo di utenti dei servizi psichiatrici, vengono identificate dalla Direzione del D.S.M. e, su loro domanda, fanno parte del D.S.M. previa convenzione con l’A.S.S.
2 - Il D.S.M.:

a) valuta annualmente l’operato delle Cooperative Sociali e inserite nel D.S.M., indirizzandone le attività in relazione alle finalità e agli obiettivi del D.S.M. medesimo;
b) sostiene l’attività degli utenti all’interno delle Cooperative Sociali anche attraverso proprio personale che operi a supporto degli utenti;
c) collabora con le Cooperative Sociali per azioni a contenuto abilitativo e riabilitativo ponendo in essere interventi atti a favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli utenti.
3 - Alle Cooperative Sociali, l’A.S.S. può destinare in comodato gratuito edifici propri, attrezzature e autovetture ed erogare contributi per attrezzature, attività di formazione e di promozione previo parere del Responsabile del D.S.M.
4 - Le Cooperative Sociali convenzionate sono tenute a presentare trimestralmente una relazione dettagliata relativamente all’attività degli utenti dei servizi di salute mentale inseriti a qualunque titolo nei programmi e quant’altro sia di obiettivo interesse ai fini dei compiti del D.S.M.
5 - Il Responsabile del Servizio Residenziale e semiresidenziale di Abilitazione, Riabilitazione e Reintegrazione Sociale è responsabile del coordinamento tra Cooperative finalizzate e il D.S.M. stesso.

Art. 12 - (norma transitoria) SERVIZIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Il Servizio opera in relazione a tutte le attività di tutela della salute mentale dei minori e degli adolescenti specificamente attraverso azioni preventive, riabilitative e psicoterapeutiche. Si configura come unità operativa con un proprio responsabile (psicologo). Articola l’attività nelle tre aree distrettuali. Si raccorda strettamente con il programma tutela salute minori e adolescenti della D.C.R.T. Deve poter operare in sedi appropriate a favorire l’accesso di minori ed adolescenti. Si articola in un’équipe multidisciplinare.
Oltre a interventi in ordine a singoli, famiglie e istituzioni, realizza attività di rilevazione epidemiologica, e raccordi costanti con le altre agenzie operanti nell’area del disagio minorile partecipando ad azioni intersettoriali con particolare riguardo ai gruppi vulnerabili. Gli operatori del servizio operano presso sedi specifiche e in tutto il territorio dell’A.S.S.
È compito del D.S.M., della D.C.R.T., dei responsabili del Distretto, del responsabile del programma tutela della salute dei minori e del responsabile dell’U.O. far sì che l’attività psicoterapica non sia mai avulsa da interventi più complessivi a favore dell’utenza.

Art. 12 bis - (norma transitoria) IL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO DI LINGUA SLOVENA
Opera in stretta analogia organizzativa e funzionale con il servizio di cui sopra, sulla base di protocolli operativi, di ambiti di intervento, di sedi di lavoro e di specifici programmi finalizzati a costituire risorse complementari a favore della popolazione di lingua slovena residente nel territorio dell’A.S.S., provvisoriamente costituita in U.O.
I Servizi indicati al presente articolo esistenti nel territorio dell’A.S.S. costituiscono risorse del D.S.M., dei Distretti e del Programma di Tutela della Salute Mentale dei Minori e degli Adolescenti in attesa di riordino complessivo delle materie “Tutela della Salute Mentale dei Minori ed Adolescenti”, “Tutela dell’Handicap”, “Tutela della Salute dei Minori”. Il personale e i compiti dei servizi di cui al presente articolo troveranno ambiti organizzativi e protocolli operativi definitivi solo nel contesto di tale riordino.

Art. 13 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE
1 - Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi nazionali, dal contratto nazionale di lavoro e dal Regolamento Generale dell’A.S.S., ogni operatore professionale (medico, psicologo, assistente sociale, infermiere, ecc.) addetto al D.S.M.:
- Contribuisce nell’équipe alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività.
- Mantiene con l’utenza, le famiglie, gli Enti, le Associazioni e la cittadinanza, relazioni di ascolto e di educazione sanitaria. In particolare contribuisce ai programmi di formazione delle famiglie delle persone assistite.
- Collabora alla tenuta del Sistema Informativo del Servizio ed alla raccolta dati di interesse epidemiologico.
- Partecipa alle riunioni d’équipe e relaziona sulle attività svolte, contribuendo alla diffusione di tutte le informazioni significative per il conseguimento e la valutazione degli obiettivi stabiliti dall’équipe.
- Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale sulla persona contestualmente alla rete famigliare e sociale.
- Espleta le pratiche di assistenza centrate sulla presa in carico della persona nella sua integrità nel rispetto della dignità e riservatezza.
- Fa sì che venga rispettato il diritto di ognuno di scegliere, per gli atti che prevedono la manipolazione del proprio corpo, operatori dello stesso sesso.
- Sorveglia affinché non si verifichino episodi di sopraffazione psicologica, fisica e verbale ai danni della persona ospite, lesivi della sua dignità.
- Controlla e contribuisce al decoro degli ambienti di soggiorno e/o degenza, nonché agli effetti personali della persona nella struttura sanitaria.
- Provvede alla somministrazione dei medicinali prescritti dal medico presso il servizio, a domicilio e ne verifica gli effetti.
- Conserva la documentazione inerente le prescrizioni terapeutiche.
- Provvede a visite domiciliari a utenti inseriti in programmi terapeutici decisi dall’équipe. In particolare collabora alle visite presso utenti problematici.
- Accompagna e supporta le persone nelle attività di animazione, di risocializzazione, culturali e ricreative, nonché nei soggiorni fuori sede, in luoghi di lavoro e/o di formazione all’interno di un programma volto all’autonomia della persona.
- Verifica e contribuisce a mettere in atto ogni strategia per il decoro del domicilio della persona anche attraverso l’attivazione di personale ed Enti preposti.
- Provvede e controlla che venga offerta una appropriata e decorosa assistenza ai bisogni fisici della persona soprattutto se non autosufficiente.
- Collabora ad assistere le persone ospiti delle S.R.A. secondo gli obiettivi terapeutici e protocolli stabiliti con l’équipe.
- Collabora a promuovere attività di integrazione sociale anche attraverso il rapporto con gruppi e associazioni di cittadini presenti sul territorio.
- Collabora a promuovere gruppi di auto-aiuto.
- Collabora e partecipa alle attività di gruppo e di lavoro sulla qualità dei servizi (V.R.Q.)
- Propone e gestisce i propri programmi di formazione permanente e di aggiornamento all’interno del D.S.M.
- Contribuisce alla formazione degli allievi dei differenti corsi professionali di base e dei corsi di specializzazione in Psichiatria e di altre figure.
- Promuove incontri periodici del personale infermieristico del D.S.M. su tematiche dello specifico della professione.
- Partecipa alle attività di gruppi di lavoro sulla ricerca.
- Redige e conserva la documentazione inerente l’attività burocratico amministrativa (compilazione e tenuta della modulistica, registrazione delle attività quotidiane) del Servizio.

Art. 14 - SOSTEGNI ECONOMICI
1 - Per finalità socio assistenziali, riabilitative, formative e di integrazione lavorativa a prevalente rilievo sanitario sono erogabili sostegni economici, ai sensi della normativa vigente, a favore della popolazione assistita dal D.S.M.
2 - Per le necessità di quanto previsto dal precedente comma, compatibilmente con la normativa vigente e i programmi autorizzati a livello regionale e aziendale, il Responsabile del D.S.M. provvede ad assegnare nell’ambito del budget annualmente attribuito al Dipartimento le necessarie risorse, adottando altresì eventuali atti di conversione della spesa in altre attività proprie del D.S.M. qualora ciò si renda necessario al fine dell’ottimizzazione delle risorse.
3 - Per la gestione di parte dei fondi l’A.S.S. può prevedere l’attribuzione dei compiti di funzionario delegato e dei doveri relativi al Responsabile del D.S.M. o ai responsabili delle U.O. fornendo, in questo caso, il personale necessario.
Ciò segnatamente per la gestione accorpata di assegni ad personam utilizzabili per iniziative di gruppo (soggiorni, residenzialità, attività sociali, ricreative e formative).
4 - Il sostegno economico erogato per mezzo di assegni in denaro è disposto mensilmente dal Direttore Generale su proposta del Responsabile del D.S.M. convalidata dal Responsabile della Divisione Cura e Riabilitazione Territoriale sulla base delle istruttorie fornite per iscritto dai responsabili delle singole Unità Operative.
L’assegno in denaro decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la proposta e va pagato in via posticipata tramite la tesoreria dell’Azienda Sanitaria sulla base di ruoli nominativi che verranno redatti dai competenti uffici.
Il pagamento degli assegni avverrà entro i primi 10 giorni di ogni mese.
La Divisione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione è tenuta a comunicare al Responsabile del D.S.M. l’entità degli importi relativi ad assegni eventualmente non riscossi; tali importi restano a disposizione del budget del D.S.M.
Gli assegni possono venire riscossi da operatori dell’Azienda Sanitaria su delega degli utenti convalidata dal responsabile dell’U.O. Qualora detta delega preveda anche la gestione, essa deve essere espressamente autorizzata e motivata per iscritto dal Responsabile del D.S.M.
5 - Condizione necessaria per l’erogazione degli interventi economici è che i soggetti da beneficiare siano cittadini residenti nel territorio dell’A.S.S.
6 - Le motivazioni per gli aiuti economici erogati a diretta fruizione dell’utenza da parte del D.S.M. sono relative alle seguenti esigenze:
- necessità di socializzazione e di integrazione sociale per utenti psichiatrici che presentino fenomeni di marcata desocializzazione e deriva sociale;
- sostegno al lavoro per utenti che si trovino in condizioni di grave disagio economico e di oggettiva difficoltà di accesso sia al mercato di lavoro ordinario, sia alla formazione al lavoro come concausa o come conseguenza diretta della disabilità connessa al disturbo mentale;
- temporanea necessità di sopperire ad urgenti spese riguardanti la tenuta dell’alloggio, il vestiario ed in genere il mantenimento di standard minimi di qualità della vita, al fine di evitare il ricovero e qualsiasi altra forma di istituzionalizzazione;
- necessità di supporto economico e sociale per gruppi residenziali i quali presentino in tutto o in parte bisogni riferibili alle condizioni sopra elencate e per i quali sia in atto un programma terapeutico riabilitativo.

Art. 15 - ASSEGNI IN DENARO
1 - Gli assegni in denaro sono i seguenti: assegno di integrazione sociale; assegno di formazione lavoro; assegni per le attività riabilitative sociali.
2 - L’assegno di integrazione sociale può essere erogato sia come intervento occasionale sia come aiuto mensile di durata prolungata definita.
- I beneficiari degli interventi non occasionali sono utenti che, per loro condizioni psichiche non sono in grado di procurarsi sufficienti mezzi di sussistenza né ricevono aiuti adeguati da parte di parenti civilmente obbligati, non sono in grado di effettuare un lavoro stabile a qualsiasi titolo e non godono di altra forma di sostentamento in misura sufficiente.
- Nella forma di aiuto mensile l’A.I.S. viene erogato per il periodo che si ritiene necessario per il superamento delle difficoltà economiche, con l’intesa che l’obiettivo prioritario dell’erogazione è emancipativo.
- L’importo massimo relativo sia agli interventi occasionali che alla forma d’aiuto mensile viene stabilito annualmente dalla Direzione sulla base delle necessità evidenziate e dalle disponibilità di budget.
Le assegnazioni vengono proposte mensilmente al Direttore Generale dell’A.S.S. seguendo la procedura prevista dall’art. 14 comma 4.
3 - L’assegno di formazione al lavoro è attivato nell’ambito delle specifiche attività previste dalla L-R. 23.12.1980 n. 72 che obbliga il D.S.M. a promuovere “situazioni occupazionali protette e non protette, corsi professionali a carattere residenziale diurno, partecipazione ad attività scolastiche e formative con particolare attenzione all’inserimento in situazioni di formazione permanente, centri di riabilitazione lavorativa, cooperative finalizzate”.
- I beneficiari sono utenti del D.S.M. che si trovano in una situazione di disoccupazione o di non professionalità, per i quali venga valutato opportuno e possibile un percorso di formazione professionale e un reinserimento socio-lavorativo.
- L’ammontare tipo dell’assegno viene stabilito annualmente dal Direttore Generale su proposta della Direzione del D.S.M. È prevista incentivazione da fissarsi annualmente.
Il Responsabile del D.S.M. può disporre l’incentivazione per particolari motivi su segnalazione dei servizi e dell’azienda ospite dopo quattro mesi di attività. L’incentivazione di norma non può superare il 20% dell’ammontare dell’assegno stabilito annualmente.
- L’assegno di formazione e lavoro è incompatibile con altri proventi derivanti da lavoro e con l’assegno di integrazione sociale, se non nella sua versione di intervento occasionale.
- Gli A.F.L. sono erogati in casi di un’effettiva disponibilità di un successivo inserimento lavorativo e vanno intesi sia come sostegno economico della persona per il periodo di formazione all’attività lavorativa proposta sia come incentivo nei confronti di un potenziale datore di lavoro. L’erogazione dell’assegno di norma non supera i tre anni.
4 - L’Assegno per le attività riabilitative sociali viene erogato al fine di promuovere nell’ambito dei programmi riabilitativi dei C.S.M. e delle S.R. le attività sociali a finalità terapeutica, espressive, di animazione e i soggiorni, tese a favorire i processi di apprendimento, di socializzazione e integrazione sociale.
- I beneficiari sono tutti gli utenti del D.S.M. che, per problemi di carattere relazionale e di isolamento sociale, hanno bisogno di partecipare alle iniziative predisposte dai vari servizi.
L’assegno può essere erogato materialmente alla persona o al servizio, comunque a favore della persona. Nel secondo caso, il suo utilizzo sarà rendicontato a cura del responsabile del servizio stesso.

Art. 15 bis - ASSEGNI MENSA
1 - Il D.S.M. provvede, a fini di rilievo prevalentemente sanitario, all’erogazione di appositi assegni mensa per gli utenti che si trovino in condizioni di ospitalità diurna e impediti alla fruizione dei pasti perché vivono soli o in nuclei familiari disgregati, in carenza di mense pubbliche rionali in grado di rispondere adeguatamente al bisogno, per disordini nelle abitudini alimentari, ed al fine di garantire l’opportunità di incontro con altri, di partecipare al trattamento in day-hospital ed all’attività del centro diurno.
2 - I nominativi delle persone che usufruiscono dei pasti a tale titolo con specifica del tipo di intervento giustificativo, sono rilevati dai singoli Servizi del D.S.M. ai fini di controllo del budget previsto per tale attività.

Art. 16 - DIRITTI DEGLI UTENTI
1 - Alle persone portatrici di disagio e di disturbo mentale che utilizzano prestazioni e servizi del D.S.M. in qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento deve essere garantito l’accesso ai diritti previsti dalla costituzione.
2 - Nell’ambito delle garanzie di cui al comma n. 1 in particolare deve essere promosso e garantito l’accesso ai seguenti diritti:
- Diritto di libera espressione, in ogni sede, in ogni ambito.
- Diritto al rispetto delle proprie convinzioni morali, religiose, politiche.
- Diritto al rispetto delle proprie scelte sessuali.
- Diritto di comunicare con chiunque in qualunque momento.
- Diritto di vedere riconosciute, ricercate e rafforzate le proprie abilità e non semplicemente veder evidenziate le difficoltà e le disabilità.
- Diritto di essere informati su qualsiasi trattamento,  di essere coinvolti nelle decisioni che possono essere legate alla propria salute e alla propria vita.
- Diritto a non subire azioni lesive della propria integrità fisica e della propria dignità, in particolare qualsiasi mezzo di contenzione fisica.
- Diritto di vedere soddisfatti i bisogni elementari e di essere sostenuti nella ricerca di risposte a bisogni di emancipazione.
- Diritto di scelta dell’équipe curante e nell’ambito di questa delle singole figure professionali.
- Diritto di associarsi.
- Diritto di decidere che ogni atto di cura/manipolazione del corpo sia fatto da operatrici/operatori dello stesso sesso.
3 - I servizi dovranno porre ogni attenzione al rispetto reale delle differenze di genere, razza, religione, etnia, età, lingua, organizzando ove possibile risposte e strutture adeguate all’esercizio concreto di tale attenzione.