Maria Grazia Giannichedda  
Servizi di Salute Mentale – Trieste
1982

LA LEGGE 180: PROBLEMI E PROSPETTIVE (*)

Il dibattito che si è aperto sulla 180 già all’indomani della sua approvazione è andato sviluppandosi su due binari paralleli che stentano ad incrociarsi e integrarsi. Questa legge viene difesa (o criticata) da un lato in nome dei principi che la informano (abolizione dei manicomi e relativa dissoluzione della figura del "malato psichico" nella più generale figura di "malato"), dall’altro in nome delle soluzioni amministrative che consente e dei controeffetti a queste attribuite. La separazione tra i due ordini di problemi produce gravi effetti di distorsione ottica: progetti di legge a sostanziale correzione della 180 possono dichiarare di tradurne i principi; mentre le difficoltà amministrative nel renderli operativi rischiano di deporre a favore di un loro sostanziale "irrealismo".
Credo che una via d’uscita da questa impasse possa essere il tentativo di leggere questa normativa, e quelle che l’hanno preceduta ponendo in evidenza il rapporto inscindibile tra scenario istituzionale (e dunque anche assetto amministrativo) e personaggio (e dunque diritti/doveri, principi) che la legge prefigura e disciplina, per cogliere il mutamento di ottica che la 180 rappresenta e postula e che è possibile a condizione di guardare l’applicazione dei principi nel campo di forze concreto costituito dalle istituzioni che li alimentano. A questo scopo il riferimento storico è preliminare nel senso che la visibilità di questo rapporto integrato fra principi ed istituzioni, appare proprio quando si cominci a guardare dalle origini.

1.     Legge n. 36, febbraio 1904:

Un iter parlamentare molto lungo e travagliato precede l’approvazione di questa legge (1). Nella discussione sui progetti di legge che la precedono si incrociano due temi, che possono essere usati per periodizzare il trentennio di dibattito nel parlamento italiano. Il primo di questi temi, che soprattutto nella fase iniziale attraversa e divide gli schieramenti politici, riguarda la miseria (vagabondaggio, mendicità, pellagra, criminalità, etc.) e lo stato delle grandi istituzioni nelle quali essa affluisce. Gran parte della discussione sui "mentecatti" riguarda infatti i "mentecatti poveri", esposti all’arbitrio di queste istituzioni (dove il principe ereditario non metterebbe "neppure i cavalli") (2) e ad un carcere incongruo. Si assiste in questa fase al faticoso ed ambiguo ritagliarsi del problema dei "folli poveri" dalla più ampia questione sociale che impegna il parlamento ed i governi italiani.

Il secondo tema, che diventa via via centrale e alla fine unico, riguarda le competenze di psichiatria e giustizia nella gestione di quest’oggetto di dubbia definizione, riguarda la regolamentazione del rapporto fra lo Stato (che scopre la propria funzione di disciplina, controllo ed intervento diretto) ed i privati che già occupano questo terreno con le proprie istituzioni (e dunque il tema della delega e del finanziamento). A questo livello la discussione parlamentare riecheggia il dibattito scientifico che vede schierati da un lato i tecnici della nascente psichiatria sulla difesa della propria autonomia scientifica contro l’invadenza repressiva dell’apparato giudiziario, e dall’altro quanti, politici ed uomini di legge, diffidano di una delega in bianco al sapere medico dagli opposti versanti di chi teme per i diritti del singolo (vedi gli scandali sugli "stabilimenti di cura") e di chi preme per la tutela della società dal comportamento criminale (3).

Fin dall’inizio tuttavia ambedue gli ordini di discorso hanno un minimo comune denominatore: la risposta dell’internamento nei confronti di queste masse di bisognosi che, malati, criminali e semplicemente indigenti che siano o tutte insieme, devono trovare un luogo di ricovero visto che né l’ordine produttivo né il sociale offrono loro collocazione. Le condizioni di povertà che connotano queste masse sono tali da non aprire dubbi su questo punto neppure nelle frange più "progressiste" dello schieramento politico che, mentre ribadiscono che lo Stato si assuma la "questione sociale", predisponga la riforma agraria, doti le città di impianti igienici e strutture sanitarie, si devono confrontare con un’emergenza sociale nella quale povertà e rivolta sono costantemente incrociate e contro la quale la risposta repressiva finisce con l’essere l’unica forma di intervento statale (vedi l’impiego dell’esercito nel Sud d’Italia).
L’internamento come controllo del "contagio" e come rassicurazione sociale è dunque la base della discussione: il contenimento della marginalità sociale come emergenza è infatti il problema principale che rimanda i programmi igienici, sanitari e sociale che riemergeranno in Italia come problema solo col primo dopoguerra. Gli psichiatri discutono poi a lungo sull’esperienza inglese del "non restraint system" e la giustizia insiste sul tema dei diritti del singolo, del controllo statale e delle esperienze nei paesi stranieri: entrambi i poteri discutono tuttavia a partire dal modello dell’internamento contendendosi il potere della sua disciplina. L’esito compromissorio di quelle discussioni sul nodo cura/custodia, ricovero/sanzione, malattia/crimine, medicina/ordine pubblico sarà appunto la normativa del 1904.
Quando questa legge viene approvata il "grande internamento" (in Italia come già nel resto d’Europa) è un fatto compiuto da quasi un secolo. Lo scenario dell’istituzione totale si è già costituito e la legge ha il compito di razionalizzare il personaggio a questo corrispondente. Questa legge istituisce l’internamento come norma sull’internamento come arbitrio ed edifica l’azione terapeutica su un soggetto già passivizzato dalla perdita dei diritti civili.
La tutela sanitaria si modella così sull’apriori della custodia: allo psichiatra la legge cerca di offrire il potere totale sul proprio oggetto (potere che dallo psichiatra veniva richiesto) e gli chiede in cambio l’adesione al mandato di difesa sociale, adesione che dovrà essere rigorosa pena l’incriminazione del medico in caso di comportamento criminale dell’internato.
Scenario e personaggio nel 1904 sfumano l’uno nell’altro e si identificano: il malato, l’alienato,("pericoloso a se stesso ed agli altri e di pubblico scandalo") è azzerato nella specificità dei suoi bisogni dall’internato che è il personaggio reale della 1904. Privo di diritti e di volontà soggettiva egli è unicamente l’istituzione che lo contiene: il solo momento in cui gli è riconosciuto "libero arbitrio" "capacità d’intendere e di volere" è quando accetta il ricovero spontaneo (ex art. 53) ovvero quando volontariamente accetta la condizione di internato e le regole della custodia dalle quali neppure quest’originario atto di volontà varrà a sottrarlo.
Il personaggio dell’internato cancella il cittadino e subordina il malato: qui si comprende come mai in coincidenza di una legge come la 1904, relativamente attenta al controllo degli arbitri (vedi disciplina del ricovero coatto) non si sia mai prodotta una giurisprudenza attiva sulla tutela dei diritti del malato, e questo nonostante che la storia dei manicomi italiani sia fitta di denunce e di scandali sullo stato dei manicomi, negli anni più lontani usate dagli psichiatri nei congressi come rivendicazione contro lo Stato sulla scarsità di risorse ed in anni più recenti fatte proprie dai mezzi di comunicazione di massa. Queste denunce non sono mai approdate nei tribunali in quanto l’internamento era l’unico diritto garantito dalla 1904 e le regole di questo internamento erano fissate sui parametri di una scienza "impermeabile in sé" all’intervento della giustizia. Solo una denuncia di illeciti penali poteva infatti in un manicomio come altrove far aprire un’istruttoria. Ma lo scarto tra la credibilità di un direttore e quella di un folle internato chiudeva qualunque dubbio eventualmente aperto. Solo l’infrazione alla regola dell’internamento come misura terapeutica, ha motivato, negli anni ’60, gli interventi della giustizia sulla "mancata assistenza" ed "incaute dimissioni".

2.     Legge stralcio Mariotti n. 431:

Quando la giustizia si attiva sul funzionamento dei manicomi è appena intervenuta una modifica di legge che, per quanto introducesse correttivi in realtà marginali alla vecchia normativa, apriva tuttavia un varco verso il superamento del modello asilare e dei controeffetti di internamento massiccio e generalizzato che esso aveva prodotto. Lo stralcio Mariotti tenta di fare emergere dall’internato il malato e dalla sanzione la terapia. Ciò in due forme: da un lato introducendo un correttivo nella procedura del ricovero e dall’altro tentando una modifica nella struttura e dimensione del manicomio ed abbozzando un discorso sul territorio e la prevenzione.
La forma del ricovero viene così corretta: resta inalterata la vecchia procedura del ricovero coatto ma si aggiunge una procedura di ricovero volontario del tutto simile a quella in uso negli O.G.: nel manicomio della 431 può entrare un malato che non perde mai i suoi diritti di cittadino e che può dimettersi sotto sua responsabilità in qualsiasi momento. Questo malato può ricadere nella figura d’internato (qualora si attivi la procedura del ricovero coatto); ma lo stesso internato può compiere il percorso a ritroso con la trasformazione del ricovero da coatto in volontario (art. 4 II comma) soprattutto quest’ultima è una novità sostanziale. Sullo scenario che è ancora quello della 1904, si ritaglia infatti un personaggio ambiguo cui è consentita una autonomia di rapporto con l’istituzione a misura della sua mantenuta capacità e pienezza di diritti ma su cui continua a gravare la minaccia della coazione ed il fantasma della pericolosità sociale. A ben guardare questo personaggio ambiguo si scinde in realtà in due figure sociali differenti. L’inchiesta sullo stato dei manicomi del 1973 (4) mostra come l’internato coatto tende a coincidere col lungodegente che ha totalmente perduto i legami col sociale mentre il ricoverato dotato di volontà è il "nuovo malato" che può entrare ed uscire dalle mura del manicomio e quindi dallo schema della coazione/sanzione, malattia/pericolosità.

Lo stralcio Mariotti approfondisce così la crisi del modello asilare, ne mostra le ambiguità e ne chiarisce l’inefficacia rispetto all’ideologia terapeutica che informa questa legge. Il manicomio si evidenzia infatti in questa fase come deposito di cronicità di poveri ed emarginati (che sono i "pericolosi"), deposito che non è in grado di risolvere le crisi che temporaneamente contiene e sanziona (cresce il turnover, aumentano i ricoverati ma soprattutto i reingressi). L’automatismo malattia-pericolosità tende a mostrarsi ideologicamente fondato, lo schema dell’internamento generalmente inefficace rispetto alla cura, la necessità di una riforma complessiva sempre più pressante.

3.     Legge n. 180, 13 maggio 1978:

Si arriva così al dibattito, di nuovo travagliato e complesso che precede la 180.
I temi di questo dibattito sono speculari ai temi prima esposti a proposito della 1904 ma in questo caso l’ottica è rovesciata. L’apriori non è la risposta ma la critica alla risposta, cioè all’internamento; ed in positivo l’apriori è l’enfasi sul diritto alla salute, diritto garantito dalla Costituzione e non soddisfatto dall’internamento che per di più sopprime i diritti personali con sull’occasione della malattia. Quando nasce la 180 si andava già delineando un nuovo schema di risposta opposto all’internamento (la "deistituzionalizzazione" ed il "servizio psichiatrico territoriale" realizzati nelle cosiddette "esperienze avanzate") ed è già emerso, contro lo scenario manicomio, il personaggio del cittadino con pienezza di diritti tra cui quello della salute. Questo passaggio viene assunto in pieno dalla 180 che riconosce il malato portatore di bisogni e di diritti non contraddittori gli uni con gli altri; portatore di istanze soggettive e di interessi sociali di nuovo non contraddittori gli uni con gli altri. La 180 ha di fronte, in sostanza, lo stesso problema del legislatore della 1904 ma mentre quest’ultimo affidava all’internamento il compito di coprire i bisogni di sussistenza sopprimendo i diritti dei suoi portatori e di difendere gli interessi della collettività sociale occultando quelli delle sue fasce marginali, il legislatore della 180 affida ai servizi pubblici il compito di assorbire e mediare queste istanze.
Il servizio della 180 deve infatti dotarsi di strumenti che consentano la risposta al bisogno senza la soppressione del diritto: ovvero deve essere in grado anche di indurre il soggetto al trattamento senza per questo ricorrere alla sua coercizione (cfr. la disciplina del T.S.O.); deve essere in grado di tutelare il funzionamento e la riproduzione del gruppo sociale mentre lavora alla riproduzione del singolo soggetto. Il servizio che la 180 delinea ha in questo senso come oggetto e finalità la salute come risultato sociale da raggiungere in rapporto a cittadini che in diversi gradi sono sani e/o malati ma i cui bisogni ed interessi il servizio deve appunto essere in grado di armonizzare. In questo senso la 180 è al punto opposto della 1904: non solo sul piano del "garantismo" nel senso restrittivo della non privazione delle libertà ma nel senso pieno della garanzia dei diritti e dei bisogni. Non solo in quanto istituisce il servizio diffuso contro l’istituzione concentrazionaria ma soprattutto in quanto si fonda su un’ottica di prevenzione, mantenimento della salute, riproduzione della soggettività contro l’ottica minimale della "cura" della "malattia".
Un tale rovesciamento non è evidentemente ovvio e naturale: lo stesso legislatore della 180, particolarmente attento a definire il personaggio, si spinge anche a disciplinare la cancellazione dello scenario precedente che rischia di divorarlo. Per questo insiste sulla graduale abolizione dei manicomi ed impedisce la costruzione dei nuovi. Ma che cosa, al posto del manicomio, risponderà ai bisogni che sono in parte di collocazione e soprattutto di riproduzione che confluivano verso quest’istituzione? La 180 non dettaglia il modello di servizi anche se ne disegna in modo inequivoco le finalità in rapporto al personaggio, l’utente, al quale si riferiscono. Qui si apre il capitolo sull’attuazione pratica di questa legge oggetto di un dibattito le cui radici sono analoghe a quelle del dibattito prima esposto nella 1904. Si fronteggiano due aree di problemi, da un lato i bisogni e diritti dei cittadini che oggi anche la R.S. fonda ed assume e dall’altro di nuovo, "l’emergenza sociale". Tale emergenza sociale è profondamente diversa nel contenuto da quella della fine del secolo scorso: essa riguarda infatti la tutela della salute come riproduzione di tutti i cittadini e non più come contenimento/riparazione della marginalità sociale. Su questa emergenza di nuovo si alimenta la distinzione tra "malattia" e "devianza" e la contraddizione tra tutela del singolo e della difesa sociale. I modelli di servizi che vanno via via nascendo si differenziano proprio sulle strategie di risposta a questi temi. Di questi parleranno più diffusamente gli interventi successivi. Qui vorrei solo proporre una riflessione conclusiva come chiave per leggere la collocazione dei modelli di intervento che vanno nascendo.

Il personaggio che la 180 disegna, pur malato, è un cittadino "a tutto tondo". Dunque non è solo malato, non solo cioè portatore di questo bisogno come circoscritto e separabile. È piuttosto portatore di una serie complessa di istanze, tanto più articolate e variegate quanto meno efficace è stato, in altri luoghi ed istituzioni, la risposta ai suoi bisogni della sua vita. Lo scenario che la 180 disegna tende a farsi carico di questa catena di assenze, le assume, le capovolge, ne agisce la trasformazione (cfr. Discipline del trattamento ospedaliero e centralità della figura del sindaco). Non delega altrove il bisogno del singolo ma offre "l’asylum" che il manicomio prometteva – non a prezzo dell’internamento ma attraverso la riconversione dei saperi, delle risorse e delle istituzioni che compongono il circuito della risposta psichiatrica – lo scenario della 180 è uno scenario di politiche sociali, sia come nuove risorse economiche da predisporre sia come politica di riconversione delle risorse e delle istituzione esistenti (cfr. legge 833 di R.S.). In assenza di questa complessiva riconversione, di cui il servizio psichiatrico deve farsi portatore e promotore, c’è il rischio che rispunti il cinismo lombrosiano che di fronte alla pellagra dei contadini veneti, argomentava che si sarebbe dovuta cambiare l’alimentazione a base di granturco e dunque l’organizzazione delle campagne, ma concludeva che la soluzione più "realistica" restava quella di internare i pellagrosi.

Note

1) Si vedano a questo proposito le discussioni parlamentari citate in R. Canosa "Storia del manicomio in Italia", Feltrinelli 1979, l’introduzione di F. Giacanellj a K. Dörner "Il borghese e il folle", Laterza 1976 e il saggio di F. Basaglia e M. G. Giannichedda "Legge e psichiatria: per un’analisi delle normative in campo psichiatrico" in F. Basaglia "Scritti" vol. II.

2) Cit. in R. Canosa pag. 71

3) Si vedano a questo proposito introduzione e primi due capitoli dell’inchiesta del Tamburini nell’istituzione manicomiale (Torino, 1914)

4) Si veda il Convegno dell’U.P.I. del 1973, relazione di M. Zanetti sull’inchiesta condotta da Franca Ongaro Basaglia e M. G. Giannichedda.

* Testo presentato al Convegno: "Profili di tutela dei diritti della personalità"
    Trieste 7-8 maggio 1982
    Istituto Giuridico- Facoltà di Economia e Commercio. Università di Trieste.
    Centro Studi Giuridici "P. Calamandrei".